Raccomandata A/R

 

Al Sindaco del COMUNE di Sestola

Corso Umberto Primo, 5

41029 SESTOLA (MO)

 

 

E per conoscenza e competenza:

 

Al Prefetto di Modena

Viale Martiri della Libertà, 34

41100 MODENA

 

Alla Corte dei Conti

Procura Regionale per l’Emilia Romagna

Piazza dell’Otto Agosto, 26

40126 BOLOGNA

 

Alla Procura della Repubblica

Corso Canalgrande, 77

41100 MODENA

 

All’Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti

21, via San Niccolò

50125 Firenze

 

 

 

 

Oggetto: Scritto difensivo richiesta documentazione ai sensi dell’art. 10, comma 1, punto a) della Legge 241/90 e seguenti modifiche.

 

 

Riferimento: Preavviso Accertata Violazione alle norme del Codice della Strada N. …………….. datato ………………………………………………….. , redatto da ADDETTI AL CONTROLLO DELLA SOSTA del Comune di Sestola.

(in allegato la fotocopia)

 

 

 

 

.. l ..  …………………..…………..................................................................………..

residente in ………………………… via/piazza ………………………. Numero civico …….

in qualità di proprietario dell’autocaravan  ............................. targata ................

 

PREMESSO CHE:

 

 

 

 

 

  1. della motivazione per la quale non è stata immediatamente contestato il Verbale;
  2. nell’indicare in quale stallo di sosta sarebbe stato parcheggiato;
  3. del termine AUTOCARAVAN utilizzando il termine CAMPER quando lo stesso NON esiste nel Codice della Strada;
  4. nel precisare che nel parcheggio non c’era alcuna segnaletica verticale informativa di prescrizioni con relativa trascrizione delle relative sanzioni.
  5. perchè la firma in calce non è completata dalla chiara indicazione del nome e cognome dell’Accertatore;

 

·         è essenziale comunicarci a quale legge rispondono i requisiti obbligatori per ricoprire il ruolo di " ADDETTI AL CONTROLLO DELLA SOSTA” perchè l’assenza di requisiti previsti a livello nazionale invalida tutti i verbali d'accertamento eseguiti e consegnati al Comando Polizia Municipale.

 

·         è stato ripetutamente ribadito sia dal Ministero degli Interni e sia dal Ministero dei Trasporti (ieri Lavori Pubblici e poi Infrastrutture) che la procedura sanzionatoria è di esclusiva competenza degli organi compresi nell’articolo 12 del Codice della Strada e abilitati ai compiti indicati all’articolo 11 dello stesso Codice.

 

·         la Cassazione, con pronuncia del 18 agosto 2007, ha chiarito la normativa vigente, in particolare dettando limiti precisi alle possibilità di elevare multe, stabilendo che le funzioni degli ausiliari sono limitate alle aree oggetto di concessione e agli spazi necessari alle manovre dei veicoli che vi sono parcheggiati ma le contravvenzioni possono esser elevate unicamente al personale ispettivo delle aziende esercenti.

 

 

 

 

·         l’accertamento in questione, non essendo stato effettuato dagli organi preposti, perde la natura di atto pubblico in quanto non documenta un’attività compiuta da Pubblico Ufficiale per fatti avvenuti in sua presenza e/o da lui percepiti. Mancando uno dei criteri che lo qualificano pubblico il verbale in questione perde la qualità di “far fede fino a querela di falso”, quindi, il Comando di Polizia Municipale può recepirlo unicamente come mera segnalazione effettuata da parte di un cittadino nei confronti di un’altro cittadino.

 

Ribadito che:

·         è portatore di interesse legittimo,

·         è evidente l’illegittimità della limitazione attivata dall’ordinanza e dei difetti endoprocedimentali del Preavviso Accertata Violazione alle norme del Codice della Strada in riferimento;

·         il Sindaco e/o proprietario/gestore della strada può e deve provvedere all’archiviazione dell’AVVISO d’infrazione e/o successivo Sommario Processo verbale, nella visione di autotutela d’ufficio qualora le motivazioni addotte dal contravventore evidenzino la ricorrenza di un di vizio di legittimità del provvedimento (violazione di legge, eccesso di potere, incompetenza) oppure la sussistenza di ragioni di interesse pubblico per l’annullamento d’ufficio. Quale collaborazione per una migliore qualità di vita (di rapporti tra cittadino e pubblico amministratore), riteniamo utile ricordare in merito che è stata introdotta nell'ordinamento una nuova ipotesi di annullamento d'ufficio degli atti amministrativi: l'annullamento d'ufficio ope legis.                            è espressamente previsto l’annullamento di ufficio di provvedimenti amministrativi illegittimi "anche se l’esecuzione degli stessi sia ancora in corso", allo specifico fine di conseguire risparmi o minori oneri finanziari per le amministrazioni pubbliche. Pur essendo temporalmente successiva all’intervento normativo operato dall’articolo 1, comma 136, della legge n. 311/2004, si ritiene opportuno chiarire preliminarmente i profili applicativi della norma prevista dalla legge n. 15/2005, che ha introdotto nel nostro ordinamento la disciplina “generale” dell’annullamento d’ufficio dei provvedimenti illegittimi (articolo 21-nonies legge n. 241/1990). Nel contesto normativo delineato in premessa, la nuova normativa generale sull’annullamento d’ufficio, già soltanto per il fatto di rappresentare la legificazione di principi ricostruiti in passato soltanto in via dottrinaria e giurisprudenziale, fornisce un quadro compiuto in ordine alla materia dell’annullamento d’ufficio del provvedimento illegittimo assicurando maggiore stabilità ad un istituto di particolare rilevanza per la cura degli interessi dei cittadini.          L’annullamento d’ufficio è un provvedimento amministrativo di secondo grado la cui emanazione comporta la perdita di efficacia, con effetto retroattivo, di un provvedimento inficiato dalla presenza “originaria” di uno o più vizi di legittimità. Oggetto dell’annullamento d’ufficio è dunque un provvedimento che, pur constando di tutti gli elementi essenziali per la sua giuridica esistenza, presenta uno dei tradizionali vizi di legittimità delineati dall’articolo 26 del Testo Unico 26.6.1924, n. 1054 sul Consiglio di Stato. La legge n. 15 del 2005, conformemente al predetto articolo 26 e all’unanime dottrina e giurisprudenza, ha quindi specificato, introducendo l’articolo 21-octies nel corpo della legge n. 241/1990, che è annullabile il provvedimento amministrativo adottato in violazione di legge o viziato da eccesso di potere o da incompetenza.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   Il legislatore ha già da tempo previsto che la presenza di uno di tali vizi può condurre di per sé all’annullamento dell’atto da parte dell’autorità giudiziaria e da parte della stessa Pubblica amministrazione, anche se limitatamente ai casi in cui è chiamata a conoscere in sede giustiziale dei ricorsi amministrativi. Con l’articolo 21-nonies della legge n. 241/1990 trova, invece, compiuta disciplina legislativa la potestà dell’autorità amministrativa di provvedere di propria iniziativa, nel perseguimento dell’interesse pubblico, all’annullamento di atti che risultino inficiati da uno dei vizi di legittimità ricordati. In particolare, l’articolo 21-nonies dispone che il provvedimento illegittimo possa essere annullato d’ufficio dallo stesso organo che lo ha emanato, o da altro organo previsto dalla legge, sussistendone le ragioni di interesse pubblico, entro un termine ragionevole e tenendo conto degli interessi dei destinatari e dei controinteressati.         Per procedere, quindi, l’amministrazione competente all’annullamento d’ufficio ha l’obbligo di verificare:

  1. la giuridica esistenza di un provvedimento amministrativo;
  2. la ricorrenza di un vizio di legittimità del provvedimento (violazione di legge, eccesso di potere, incompetenza);
  3. la sussistenza di ragioni di interesse pubblico per l’annullamento d’ufficio.

 

Tre principi pacificamente applicabili come ”effetti” conseguenti alla presentazione di istanza di accesso agli atti da parte di un soggetto.

         Infine, ricorrendo tutte le altre condizioni previste dall’articolo 21-nonies, la pubblica amministrazione competente potrà procedere all’annullamento d’ufficio entro un termine ragionevole. Non comunque oltre i tempi utili alla presentazione di un eventuale ricorso giurisdizionale ovvero amministrativo.

         L’interesse pubblico alla base del provvedimento di autotutela, come costantemente precisato dalla giurisprudenza del Consiglio di Stato, non può esaurirsi nel mero interesse al ripristino della legalità violata.

         Ai fini di una corretta valutazione dell’esistenza, nel caso concreto, dell’interesse pubblico all’annullamento dell’atto, le Pubbliche Amministrazioni dovranno tener conto anche della circostanza che la propria attività è costituzionalmente orientata secondo i canoni dell’imparzialità e del buon andamento (articolo 97 Cost.), ed è retta dai principi generali dell’azione amministrativa sanciti dall’art. 1, comma 1, della legge n. 241/1990, così come modificato dall’art. 1 della legge 11.2.2005, n. 15.

         Risponde all’interesse pubblico l’annullamento d’ufficio improntato a criteri di economicità, di efficacia, di pubblicità e di trasparenza, nonché di “proporzionalità” dell’azione amministrativa. Tale ultimo criterio, pur non essendo esplicitamente previsto dall’articolo 1 della legge n. 241/1990 tra i principi generali dell’attività amministrativa, rientra nei “principi del diritto comunitario”, assolutamente consolidati anche nella giurisprudenza italiana, di cui al medesimo articolo 1 della legge n. 241/1990, come modificato dalla legge n. 15/2005.

Il principio di proporzionalità va inteso come dovere in capo alla Pubblica Amministrazione di non comprimere le situazioni giuridiche soggettive dei privati, se non nei casi di stretta necessità ovvero di indispensabilità.

Con questo principio diventa un dovere per la P.A., se vi sono le condizioni, applicare l’autotutela.

In ossequio al principio di proporzionalità, che obbliga ad assicurare il minor danno possibile agli interessi privati coinvolti e solo se strettamente necessario, l’amministrazione competente dovrà valutare sia la sussistenza di effetti giuridici ampliativi che il provvedimento ha eventualmente prodotto nella sfera giuridica dei privati (nei quali potrebbe essersi ingenerato un ragionevole affidamento in ordine alla definitività dell’assetto delle posizioni di interesse o di diritto composte con il provvedimento), sia gli eventuali effetti ampliativi conseguenti dall’annullamento d’ufficio dell’atto.

Nel caso di atti endoprocedimentali illegittimi, ivi compresi gli atti che rappresentano il momento conclusivo di subprocedimenti che afferiscono a procedimenti complessi, la potestas di adottare l’atto di ritiro è in primo luogo in capo all’amministrazione che ha emesso l’atto endoprocedimentale.

         In particolare, in fase endoprocedimentale, l’amministrazione competente valuterà la ricorrenza dell’interesse pubblico all’annullamento d’ufficio dell’atto avendo riguardo al rispetto del principio di proporzionalità, come sopra illustrato, nonché all’interesse ad evitare, in ossequio al principio di economicità dell’azione amministrativa, che l’atto endoprocedimentale illegittimo provochi l’illegittimità derivata del provvedimento conclusivo del procedimento principale, con le prevedibili ricadute in termini di ampliamento del contenzioso. è il caso dell’ordinanza comunale limitativa alla circolazione stradale, del conseguente verbale di installazione di una segnaletica, di un Verbale di Accertamento per presunta violazione.

 

FA ISTANZA alla S.V. affinchè, nella visione di autotutela d’ufficio,

provveda all’archiviazione del Preavviso Accertata Violazione alle norme del Codice della Strada in riferimento dandone notizia.

 

 

Nel caso la S.V. non accolga detto invito, si chiede alla S.V.

l’invio per posta di fotocopia non in bollo,

con addebito delle eventuali spese di segreteria e copia, dei seguenti documenti:

 

1)    delibera inerente la destinazione delle aree in detta località a parcheggio;

 

2)    delibera inerente la trasformazione da parcheggio gratuito a parcheggio a pagamento;

 

3)    verbali di installazione della segnaletica stradale inerente l’ordinanza in oggetto;

 

4)    delibera assegnazione in concessione del parcheggio a pagamento e della attività degli ADDETTI AL CONTROLLO DELLA SOSTA;

 

5)    documentazione attestante:

·         l’esatta natura giuridica della Società di gestione parcheggi e degli ADDETTI AL CONTROLLO DELLA SOSTA, della sua attività e dei suoi atti;

·         l’autorità giurisdizionale presso cui è possibile chiedere tutela avverso le attività e/o atti lesivi posti in essere dalla Società;

·         l’esistenza di una concessione di pubblici servizi;

·         l’esistenza di una concessione di suolo pubblico;

·         l’esistenza di una convenzione tra il Comune di Sestola e la Società di gestione parcheggi per la regolamentazione delle attività della predetta Società, i rapporti tra questa e il Comune, e qualunque altro aspetto di rilievo;

·         l’esistenza di un atto che preveda le condizioni di parcheggio;

·         l’esistenza di un atto che preveda le tariffe di parcheggio;

·         l’esistenza di un atto che preveda sanzioni e/o contravvenzioni nei confronti degli utenti del parcheggio;

·         la eventuale percentuale trattenuta dalla Società che gestisce i parcheggi e gli ADDETTI AL CONTROLLO DELLA SOSTA sulle contravvenzioni elevate;

·         la conformità delle suddette condizioni, tariffe, sanzioni e/o contravvenzioni alle normative vigenti;

·         il trasferimento ai dipendenti della Società di poteri pubblicistici di riscossione e/o esazione e/o sanzionamento e/o contravvenzionamento e/o imposizione tributaria e/o altre tipologie di poteri;

·         gli atti e/o modalità di tale trasferimento;

·         la conformità alle normative vigenti del suddetto trasferimento di poteri e dei suddetti atti e/o modalità di trasferimento;

·         l’effettiva presenza in servizio dei dipendenti che hanno effettuato l’esazione della tariffa e/o il contravvenzionamento;

·         l’utilizzo e dislocazione dei dipendenti medesimi in modo razionale ed adeguato alle effettive esigenze di servizio;

·         la sussistenza o meno di modalità di servizio qualificabili quale servizio con custodia e la loro idoneità allo scopo;

·         la regolarità della posizione lavorativa e contributiva dei suddetti dipendenti secondo le normative vigenti;

·         l’iscrizione della Società e/o dei suoi titolari e/o rappresentanti e/o dipendenti ai registri e/o albi previsti dalla normativa vigente;

·         la conformità dei parcheggi agli standard di sicurezza previsti dalle normative vigenti;

·         l’obbligo per la suddetta Società di resa del conto giudiziale;

·         la sussistenza nei confronti della Società della giurisdizione nelle materie di contabilità pubblica della Corte dei Conti;

La documentazione richiesta si rende indispensabile per poter esperire la procedura contemplata per un eventuale ricorso in sede Giurisdizionale e/o al Giudice di Pace nonché per esperire le procedure di cui agli articoli 35, 37 e 45 del Codice della Strada.

 

Si fa presente alla S.V. che qualora non provvedesse ad inoltrare la documentazione richiesta entro 30 giorni dal ricevimento della presente, si riterrà questo responsabile per la mancata presentazione del ricorso previsto all’articolo 37 sopra citato e degli effetti dovuti alla mancata presentazione di tale ricorso.

 

Si fa presente a codesto Comune che qualora non provvedesse ad inoltrare la documentazione richiesta entro 30 giorni dal ricevimento della presente, si riterrà questo responsabile per l’onere di dover presentare ricorsi solo al fine di bloccare gli effetti di una contravvenzione che ha una sua specifica procedura anche in assenza dei presupposti per i quali è stata elevata.

 

A tal riguardo si ricorda che un’eventuale attività omissiva tenuta da codesto Comune violerebbe in modo inequivocabile l’articolo 24, comma 7, della Legge n° 241/90, che riporta: Deve comunque essere garantito ai richiedenti l’accesso ai documenti amministrativi la cui conoscenza sia necessaria per curare o per difendere i propri interessi giuridici.

 

Il presupposto logico–giuridico dei 30 giorni richiamati, da un punto di vista giuridico si basa sul fatto che la suprema Corte di Cassazione, chiamata in più occasioni a determinare la dimensione temporale del congruo termine da applicare alle procedure amministrative e non, ha in più riprese individuato nei 30 giorni un periodo più che adeguato – tranne che sussistano cause di forza maggiore – per poter esperire quanto richiesto in tali procedure.

 

Tale assunto è giustificato ulteriormente dal fatto che impedire ad un soggetto di poter esperire il proprio diritto di difesa con un qualsiasi tipo di azione – pertanto commissiva o omissiva – comporta una chiara violazione del dettato normativo contemplato nell’articolo 24 della Carta costituzionale.

 

Pertanto, in merito a quanto suesposto, nella denegata ipotesi che codesto Comune non provveda nel termine richiesto ad inoltrare la documentazione richiesta, ci si riserva di adire i competenti organi giurisdizionali e richiedere gli eventuali danni subiti, per la palese violazione sia dell’interesse legittimo nonché del diritto soggettivo dello scrivente.

 

A presto leggerla. firmato ......................................

 

 

luogo ..............................., data ................................

 

Allegati:

·         fotocopia Preavviso Accertata Violazione alle norme del Codice della Strada fotocopia N. …………….. datato ………………………………………………….. ,

·         ordinanza del Comune di Sestola n. 1156 datata 14 dicembre 2007;

·         foto della segnaletica stradale installata in violazione di quanto prescritto dal Regolamento di esecuzione del Codice della Strada