Raccomandata A/R
Al Sindaco del COMUNE di Sestola
Corso Umberto Primo, 5
41029 SESTOLA (MO)
E per conoscenza e
competenza:
Al Prefetto di Modena
Viale Martiri della Libertà, 34
41100 MODENA
Alla Corte dei Conti
Procura Regionale per l’Emilia Romagna
Piazza dell’Otto Agosto, 26
40126 BOLOGNA
Alla Procura della Repubblica
Corso Canalgrande, 77
41100 MODENA
All’Associazione
Nazionale Coordinamento Camperisti
21, via San Niccolò
50125 Firenze
Oggetto: Scritto difensivo richiesta documentazione ai sensi
dell’art. 10, comma 1, punto a) della Legge 241/90 e seguenti modifiche.
Riferimento: Preavviso Accertata Violazione
alle norme del Codice della Strada N. …………….. datato ………………………………………………….. ,
redatto da ADDETTI AL CONTROLLO DELLA SOSTA del Comune di Sestola.
(in
allegato la fotocopia)
.. l ..
…………………..…………..................................................................………..
residente in …………………………
via/piazza ………………………. Numero civico …….
in qualità di proprietario dell’autocaravan ............................. targata ................
PREMESSO
CHE:
·
è essenziale comunicarci
a quale legge rispondono i requisiti obbligatori per ricoprire il ruolo di
" ADDETTI AL
CONTROLLO DELLA SOSTA” perchè l’assenza di
requisiti previsti a livello nazionale invalida tutti i verbali d'accertamento
eseguiti e consegnati al Comando Polizia Municipale.
·
è stato ripetutamente ribadito sia dal Ministero
degli Interni e sia dal Ministero dei Trasporti (ieri Lavori Pubblici e poi
Infrastrutture) che la procedura sanzionatoria è di esclusiva competenza degli
organi compresi nell’articolo 12 del Codice della Strada e abilitati ai compiti
indicati all’articolo 11 dello stesso Codice.
·
la Cassazione, con pronuncia del 18 agosto 2007, ha
chiarito la normativa vigente, in particolare dettando limiti precisi alle
possibilità di elevare multe, stabilendo che le funzioni degli ausiliari
sono limitate alle aree oggetto di concessione e agli spazi necessari alle
manovre dei veicoli che vi sono parcheggiati ma le contravvenzioni possono
esser elevate unicamente al personale ispettivo delle aziende esercenti.
·
l’accertamento
in questione, non essendo stato effettuato dagli organi preposti, perde la
natura di atto pubblico in quanto non documenta un’attività compiuta da
Pubblico Ufficiale per fatti avvenuti in sua presenza e/o da lui percepiti.
Mancando uno dei criteri che lo qualificano pubblico il verbale in questione
perde la qualità di “far fede fino a querela di falso”, quindi, il Comando di
Polizia Municipale può recepirlo unicamente come mera segnalazione effettuata
da parte di un cittadino nei confronti di un’altro cittadino.
Ribadito che:
·
è
portatore di interesse legittimo,
·
è
evidente l’illegittimità della limitazione attivata dall’ordinanza e dei
difetti endoprocedimentali del Preavviso Accertata Violazione alle norme del
Codice della Strada in riferimento;
·
il
Sindaco e/o proprietario/gestore della strada può e deve provvedere
all’archiviazione dell’AVVISO d’infrazione e/o successivo Sommario Processo
verbale, nella visione di autotutela d’ufficio qualora le motivazioni addotte
dal contravventore evidenzino la ricorrenza di un di vizio di legittimità del
provvedimento (violazione di legge, eccesso di potere, incompetenza) oppure la
sussistenza di ragioni di interesse pubblico per l’annullamento d’ufficio.
Quale collaborazione per una migliore qualità di vita (di rapporti tra
cittadino e pubblico amministratore), riteniamo utile ricordare in merito che è
stata introdotta nell'ordinamento una nuova ipotesi di annullamento
d'ufficio degli atti amministrativi: l'annullamento d'ufficio ope legis. è
espressamente previsto l’annullamento di ufficio di provvedimenti
amministrativi illegittimi "anche
se l’esecuzione degli stessi sia ancora in corso", allo specifico
fine di conseguire risparmi o minori oneri finanziari per le amministrazioni
pubbliche. Pur essendo temporalmente successiva all’intervento normativo
operato dall’articolo 1, comma 136, della legge n. 311/2004, si ritiene
opportuno chiarire preliminarmente i profili applicativi della norma prevista
dalla legge n. 15/2005, che ha introdotto nel nostro ordinamento la disciplina
“generale” dell’annullamento d’ufficio dei provvedimenti illegittimi (articolo
21-nonies legge n. 241/1990). Nel contesto normativo
delineato in premessa, la nuova normativa generale sull’annullamento d’ufficio,
già soltanto per il fatto di rappresentare la legificazione di principi
ricostruiti in passato soltanto in via dottrinaria e giurisprudenziale,
fornisce un quadro compiuto in ordine alla materia dell’annullamento d’ufficio
del provvedimento illegittimo assicurando maggiore stabilità ad un istituto di
particolare rilevanza per la cura degli interessi dei cittadini. L’annullamento d’ufficio è un
provvedimento amministrativo di secondo grado la cui emanazione comporta la
perdita di efficacia, con effetto retroattivo, di un provvedimento inficiato
dalla presenza “originaria” di uno o più vizi di legittimità. Oggetto dell’annullamento
d’ufficio è dunque un provvedimento che, pur constando di tutti gli elementi
essenziali per la sua giuridica esistenza, presenta uno dei tradizionali vizi
di legittimità delineati dall’articolo 26 del Testo Unico 26.6.1924, n. 1054
sul Consiglio di Stato. La legge n. 15 del 2005, conformemente al predetto
articolo 26 e all’unanime dottrina e giurisprudenza, ha quindi specificato,
introducendo l’articolo 21-octies
nel corpo della legge n. 241/1990, che è annullabile il provvedimento
amministrativo adottato in violazione di legge o viziato da eccesso di potere o
da incompetenza. Il
legislatore ha già da tempo previsto che la presenza di uno di tali vizi può
condurre di per sé all’annullamento dell’atto da parte dell’autorità
giudiziaria e da parte della stessa Pubblica amministrazione, anche se
limitatamente ai casi in cui è chiamata a conoscere in sede giustiziale dei
ricorsi amministrativi. Con l’articolo 21-nonies della legge n. 241/1990 trova, invece, compiuta
disciplina legislativa la potestà dell’autorità amministrativa di provvedere di propria iniziativa, nel
perseguimento dell’interesse pubblico, all’annullamento di atti che risultino
inficiati da uno dei vizi di legittimità ricordati. In particolare, l’articolo
21-nonies dispone che il
provvedimento illegittimo possa essere annullato d’ufficio dallo stesso organo
che lo ha emanato, o da altro organo previsto dalla legge, sussistendone le
ragioni di interesse pubblico, entro un termine ragionevole e tenendo conto
degli interessi dei destinatari e dei controinteressati. Per procedere, quindi, l’amministrazione competente
all’annullamento d’ufficio ha l’obbligo di verificare:
Tre principi pacificamente
applicabili come ”effetti” conseguenti alla presentazione di istanza di accesso
agli atti da parte di un soggetto.
Infine, ricorrendo tutte le altre
condizioni previste dall’articolo 21-nonies,
la pubblica amministrazione competente potrà procedere all’annullamento
d’ufficio entro un termine ragionevole. Non
comunque oltre i tempi utili alla presentazione di un eventuale ricorso
giurisdizionale ovvero amministrativo.
L’interesse pubblico alla base del
provvedimento di autotutela, come costantemente precisato dalla giurisprudenza
del Consiglio di Stato, non può esaurirsi nel mero interesse al ripristino
della legalità violata.
Ai fini di una corretta valutazione
dell’esistenza, nel caso concreto, dell’interesse pubblico all’annullamento
dell’atto, le Pubbliche Amministrazioni dovranno tener conto anche della
circostanza che la propria attività è costituzionalmente orientata secondo i
canoni dell’imparzialità e del buon andamento (articolo 97 Cost.), ed è retta
dai principi generali dell’azione amministrativa sanciti dall’art. 1, comma 1,
della legge n. 241/1990, così come modificato dall’art. 1 della legge
11.2.2005, n. 15.
Risponde all’interesse pubblico
l’annullamento d’ufficio improntato a criteri di economicità, di efficacia, di
pubblicità e di trasparenza, nonché di “proporzionalità” dell’azione amministrativa.
Tale ultimo criterio, pur non essendo esplicitamente previsto dall’articolo 1
della legge n. 241/1990 tra i principi generali dell’attività amministrativa,
rientra nei “principi del diritto comunitario”, assolutamente consolidati anche
nella giurisprudenza italiana, di cui al medesimo articolo 1 della legge n.
241/1990, come modificato dalla legge n. 15/2005.
Il principio di proporzionalità va inteso come dovere in capo alla
Pubblica Amministrazione di non comprimere le situazioni giuridiche soggettive
dei privati, se non nei casi di stretta necessità ovvero di indispensabilità.
Con questo principio diventa un
dovere per la P.A., se vi sono le condizioni, applicare l’autotutela.
In ossequio al principio di proporzionalità, che obbliga ad assicurare
il minor danno possibile agli interessi privati coinvolti e solo se
strettamente necessario, l’amministrazione competente dovrà valutare sia la
sussistenza di effetti giuridici ampliativi che il provvedimento ha
eventualmente prodotto nella sfera giuridica dei privati (nei quali potrebbe
essersi ingenerato un ragionevole affidamento in ordine alla definitività
dell’assetto delle posizioni di interesse o di diritto composte con il
provvedimento), sia gli eventuali effetti ampliativi conseguenti dall’annullamento
d’ufficio dell’atto.
Nel caso di atti
endoprocedimentali illegittimi, ivi compresi gli atti che rappresentano il
momento conclusivo di subprocedimenti che afferiscono a procedimenti complessi,
la potestas di adottare l’atto
di ritiro è in primo luogo in capo all’amministrazione che ha emesso l’atto
endoprocedimentale.
In particolare, in fase
endoprocedimentale, l’amministrazione competente valuterà la ricorrenza
dell’interesse pubblico all’annullamento d’ufficio dell’atto avendo riguardo al
rispetto del principio di proporzionalità, come sopra illustrato, nonché
all’interesse ad evitare, in ossequio al principio di economicità dell’azione
amministrativa, che l’atto endoprocedimentale illegittimo provochi
l’illegittimità derivata del provvedimento conclusivo del procedimento
principale, con le prevedibili ricadute in termini di ampliamento del
contenzioso. è il caso dell’ordinanza comunale limitativa alla
circolazione stradale, del conseguente verbale di installazione di una
segnaletica, di un Verbale di Accertamento per presunta violazione.
FA ISTANZA alla S.V.
affinchè, nella visione di autotutela d’ufficio,
provveda all’archiviazione del Preavviso Accertata
Violazione alle norme del Codice della Strada in riferimento dandone notizia.
Nel caso la S.V. non accolga detto
invito, si chiede alla S.V.
l’invio per posta di fotocopia non
in bollo,
con addebito delle eventuali spese
di segreteria e copia, dei seguenti documenti:
1) delibera
inerente la destinazione delle aree in detta località a parcheggio;
2) delibera
inerente la trasformazione da parcheggio gratuito a parcheggio a pagamento;
3) verbali
di installazione della segnaletica stradale inerente l’ordinanza in oggetto;
4) delibera
assegnazione in concessione del parcheggio a pagamento e della attività degli ADDETTI AL CONTROLLO DELLA SOSTA;
5)
documentazione
attestante:
·
l’esatta
natura giuridica della Società di gestione parcheggi e degli ADDETTI AL
CONTROLLO DELLA SOSTA, della sua attività e dei suoi atti;
·
l’autorità
giurisdizionale presso cui è possibile chiedere tutela avverso le attività e/o
atti lesivi posti in essere dalla Società;
·
l’esistenza
di una concessione di pubblici servizi;
·
l’esistenza
di una concessione di suolo pubblico;
·
l’esistenza
di una convenzione tra il Comune di Sestola e la Società di gestione parcheggi
per la regolamentazione delle attività della predetta Società, i rapporti tra
questa e il Comune, e qualunque altro aspetto di rilievo;
·
l’esistenza
di un atto che preveda le condizioni di parcheggio;
·
l’esistenza
di un atto che preveda le tariffe di parcheggio;
·
l’esistenza
di un atto che preveda sanzioni e/o contravvenzioni nei confronti degli utenti
del parcheggio;
·
la eventuale
percentuale trattenuta dalla Società che gestisce i
parcheggi e gli ADDETTI
AL CONTROLLO DELLA SOSTA sulle contravvenzioni elevate;
·
la
conformità delle suddette condizioni, tariffe, sanzioni e/o contravvenzioni
alle normative vigenti;
·
il
trasferimento ai dipendenti della Società di poteri pubblicistici di
riscossione e/o esazione e/o sanzionamento e/o contravvenzionamento e/o
imposizione tributaria e/o altre tipologie di poteri;
·
gli
atti e/o modalità di tale trasferimento;
·
la
conformità alle normative vigenti del suddetto trasferimento di poteri e dei
suddetti atti e/o modalità di trasferimento;
·
l’effettiva
presenza in servizio dei dipendenti che hanno effettuato l’esazione della
tariffa e/o il contravvenzionamento;
·
l’utilizzo
e dislocazione dei dipendenti medesimi in modo razionale ed adeguato alle
effettive esigenze di servizio;
·
la
sussistenza o meno di modalità di servizio qualificabili quale servizio con
custodia e la loro idoneità allo scopo;
·
la
regolarità della posizione lavorativa e contributiva dei suddetti dipendenti
secondo le normative vigenti;
·
l’iscrizione
della Società e/o dei suoi titolari e/o rappresentanti e/o dipendenti ai
registri e/o albi previsti dalla normativa vigente;
·
la
conformità dei parcheggi agli standard di sicurezza previsti dalle normative
vigenti;
·
l’obbligo
per la suddetta Società di resa del conto giudiziale;
·
la
sussistenza nei confronti della Società della giurisdizione nelle materie di
contabilità pubblica della Corte dei Conti;
La documentazione richiesta si
rende indispensabile per poter esperire la procedura contemplata per un
eventuale ricorso in sede Giurisdizionale e/o al Giudice di Pace nonché per
esperire le procedure di cui agli articoli 35, 37 e 45 del Codice della Strada.
Si fa presente alla S.V. che
qualora non provvedesse ad inoltrare la documentazione richiesta entro 30
giorni dal ricevimento della presente, si riterrà questo responsabile per la
mancata presentazione del ricorso previsto all’articolo 37 sopra citato e degli
effetti dovuti alla mancata presentazione di tale ricorso.
Si fa presente a codesto Comune
che qualora non provvedesse ad inoltrare la documentazione richiesta entro 30
giorni dal ricevimento della presente, si riterrà questo responsabile per l’onere
di dover presentare ricorsi solo al fine di bloccare
gli effetti di una contravvenzione che ha una sua specifica procedura anche in
assenza dei presupposti per i quali è stata elevata.
A tal riguardo si ricorda che
un’eventuale attività omissiva tenuta da codesto Comune violerebbe in modo
inequivocabile l’articolo 24, comma 7, della Legge n° 241/90, che riporta: Deve comunque essere garantito ai
richiedenti l’accesso ai documenti amministrativi la cui conoscenza sia
necessaria per curare o per difendere i propri interessi giuridici.
Il presupposto logico–giuridico
dei 30 giorni richiamati, da un punto di vista giuridico si basa sul fatto che
la suprema Corte di Cassazione, chiamata in più occasioni a determinare la
dimensione temporale del congruo termine
da applicare alle procedure amministrative e non, ha in più riprese individuato
nei 30 giorni un periodo più che adeguato – tranne che sussistano cause di
forza maggiore – per poter esperire quanto richiesto in tali procedure.
Tale assunto è giustificato
ulteriormente dal fatto che impedire ad un soggetto di poter esperire il
proprio diritto di difesa con un qualsiasi tipo di azione – pertanto commissiva
o omissiva – comporta una chiara violazione del dettato normativo contemplato
nell’articolo 24 della Carta costituzionale.
Pertanto, in merito a quanto
suesposto, nella denegata ipotesi che codesto Comune non provveda nel termine
richiesto ad inoltrare la documentazione richiesta, ci si riserva di adire i
competenti organi giurisdizionali e richiedere gli eventuali danni subiti, per
la palese violazione sia dell’interesse legittimo nonché del diritto soggettivo
dello scrivente.
A presto leggerla. firmato ......................................
luogo ..............................., data
................................
Allegati:
·
fotocopia Preavviso Accertata Violazione alle norme del
Codice della Strada fotocopia N. …………….. datato ………………………………………………….. ,
·
ordinanza del Comune di Sestola n. 1156 datata
14 dicembre 2007;
·
foto della segnaletica stradale installata in
violazione di quanto prescritto dal Regolamento di esecuzione del Codice della
Strada