Firenze, 5 marzo 2008

Al Prefetto

Piazza Plebiscito, 1

60121 ANCONA

 

Oggetto: Istanza per rimozione segnaletiche stradali illegittime.

Riferimento: Comune di Numana, ordinanze n. 41/2001, 32/2002, 34/2002.

 

L’Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti, con sede in Firenze, via San Niccolò numero civico 21, nella persona del suo legale rappresentante, a norma dell’articolo 9 della legge n. 241 del 7 agosto 1990, in quanto portatrice di interessi diffusi degli utenti stradali,               Premesso che

gli amministratori del Comune di Numana dal lontano 2001 hanno messo in atto una "guerra" per impedire e/o limitare la circolazione e/o sosta all'autoveicolo definito AUTOCARAVAN. Parliamo di “guerra” ma più correttamente sarebbe opportuno parlare di persecuzione perché tali Amministratori, con protervia ed impegno meritevoli di migliori cause, hanno adottato pretesti capziosi, puntualmente smentiti da decisioni giurisprudenziali e da precise disposizioni di legge. Una protervia, un impegno, tantissimo denaro, meritevoli certamente di migliori cause;

 

PRESO ATTO CHE il MINISTERO dei Trasporti:

·         nell’esercizio di tali prerogative, fornisce interpretazioni finalizzate a indicare la corretta applicazione della normativa di settore, al fine di garantire un uniforme indirizzo nei confronti degli Enti proprietari e/o gestori delle strade e degli utenti della strada, senza alcuna intenzione di sollevare contenziosi tra soggetti con opposti interessi;
·         assume delle posizioni che non toccano l’eventuale illegittimità della norma ovvero un’interpretazione restrittiva della stessa perchè sono finalizzate a indicare la corretta applicazione della procedura amministrativa che si conclude con l’emanazione del provvedimento di limitazione avente per oggetto la limitazione del traffico;

·         qualora il cittadino impugni un provvedimento avente ad oggetto l'installazione di segnaletica illegittima, direttamente al TAR senza aver presentato ricorso gerarchico ai sensi dell'articolo 37 del Codice della strada, il giudice amministrativo ha facoltà di non decidere rimettendo in termini il soggetto interessato al fine di esperire la procedura prevista dal citato articolo. L'organo giurisdizionale ritiene di non potersi pronunciare previamente sul provvedimento con ciò riconoscendo al Ministero dei Trasporti - custode virtuale delle norme del codice della strada - il potere di valutazione e soprattutto di interpretazione delle norme del codice applicate per emanare il provvedimento impugnato, conferendo in tal modo natura definitiva al medesimo. Solamente dopo tale passaggio il TAR potrà pronunciarsi sulla legittimità degli atti e delle procedure applicate;

·         gli stessi organi giurisdizionali di primo e di secondo grado, per la definizione di contenziosi in materia di Codice della Strada, richiedono soventemente al Ministero dei Trasporti informazioni e pareri ai sensi degli articoli 213 c.p.c. e 23 VI co. Legge n. 689/81, proprio perchè riconoscono allo stesso la competenza specifica in materia.
·         in occasione di modifiche da apportare al Codice della Strada previa emanazione di nuove normative in materia, gli organismi istituzionali richiedono sempre e comunque un parere preventivo al Ministero dei Trasporti: tale procedura si rende necessaria proprio perché tale Ministero ha una visione totale delle materia, ma, soprattutto, è in condizione di valutare meglio di qualsiasi altro le conseguenze e gli effetti che si potrebbero avere a seguito di modifiche apportate al Codice sopra citato.
·         per le considerazioni sopra esposte, appare ineccepibile il fatto che al Ministero dei Trasporti siano attribuiti poteri di interpretazione e di corretta applicazione delle norme del Codice della Strada, sia nella fase preventiva che nella fase applicativa delle normativa in esame.

 

CONSIDERATO CHE

per ribadire al Comune di Numana di revocare le ordinanze n. 41/2001, 32/2002, 34/2002 perché illegittime nel limitare e/o impedire la circolazione e sosta alle autocaravan, lo stesso Ministero dei Trasporti ha inviato le seguenti corrispondenze:

 

atteso che

il Comune di Numana persiste ad ignorare le direttive del Ministero dei Trasporti, suffragate dalla circolare prot. n. 277/14 gennaio 2008 del Ministero dell’Interno, che ha impartito ai Prefetti e agli enti proprietari delle strade le direttive per l’applicazione delle norme concernenti la regolamentazione della circolazione delle autocaravan,

 

CHIEDE ALLA S.V.

a tutela dei diritti soggettivi e degli interessi legittimi degli utenti della strada, in questo caso i proprietari di autocaravan, di provvedere tramite i suoi organi operativi alla rimozione dei segnali stradali installati dal Comune di Numana come disposto dalle ordinanze n. 41/2001, 32/2002, 34/2002, dichiarate illegittime dal Ministero dei Trasporti.

 

In attesa di leggerla è gradita l’occasione per inviare i più cordiali saluti.

 

Vincenzo Niciarelli

Presidente e rappresentante legale dell’Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti

via San Niccolò, 21   -   50125 Firenze

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