Al Presidente Giampiero Sammuri

dell’ENTE PARCO REGIONALE DELLA MAREMMA

Via Bersagliere 7/9

ALBERESE (GR)

Telefono  0564 393211

Telefax  0564 407292

e_mail info@parco-maremma.it.

 

 

 

Oggetto: Richiesta di revoca dell’ordinanza limitativa alla circolazione stradale delle autocaravan N. 1 datata 29 febbraio 2008 in calce trascritta.

 

 

 

Abbiamo ricevuto via e-mail il vostro Comunicato Stampa 10/2008 e poi abbiamo ricevuto copia dell’ordinanza N.1/2008 emanata da codesto Ente ed inerente il  divieto di circolazione per camper, caravans e roulottes lungo la strada di Marina di Alberese.

 

In uno spirito di franca collaborazione, le chiediamo di procedere ad una rapida revoca dell’ordinanza in oggetto perchè è PALESEMENTE ILLEGITTIMA.

 

Le elenco sinteticamente I MOTIVI.

 

In detta ordinanza

1.     utilizzate terminologie NON comprese nel Codice della Strada quali: camper, roulottes;

2.     accomunate autoveicoli (camper, definiti autocaravan fin dal 1991 con la Legge 336/1991) ai rimorchi (caravans e roulottes) quando tale accomunarli è stato vietato dal 1985 ad oggi da Leggi, Circolari e Direttive Ministeriali;

3.     evidenziate il problema del restringimento dell’area riservata al parcheggio mentre tale aspetto NON autorizza a vietare la circolazione stradale alle autocaravan;

4.     individuate una oggettiva difficoltà riscontrata dai mezzi di grande ingombro (quali appunto camper e  caravan) a posteggiare ed effettuare manovre  mentre tale aspetto, essendo riferito a autoveicolo+rimorchi (autovettura+caravan) non può certo essere assimilato alla autocaravan (autoveicolo che in moltissimi casi vede ingombri similari alle autovetture) come ribadito dal 1985 ad oggi da Leggi, Circolari e Direttive Ministeriali;

5.     dichiarate che il notevole peso dei camper parcheggiati frontalmente al mare facilitava la disgregazione del terreno sabbioso ma tale dichiarazione richiede la presenza di una relazione tecnica e l’attivazione di un eventuale provvedimento limitativo per peso diretto unicamente alla sosta unicamente. In parole povere, divieti per peso e per spazio interessata dalla problematica tecnica e non come avete previsto voi un divieto alla circolazione per categoria di veicolo (autocaravan);

6.     asserite di dover garantire l’incolumità dei fruitori dell’area mentre tale aspetto non giustifica il vostro provvedimento di vietare la circolazione stradale alle autocaravan;

 

 

7.      ricordate che nel Piano del Parco in itinere di approvazione che prevede all’art.23 comma 6 delle N.T.A.: “non è ammesso l’accesso e la sosta dei camper, caravans  e roulot  all’interno del parcheggio di Marina di Alberese” dimenticando che anche tale articolo è in violazione di legge perché:

·        La regola è la libera circolazione, quale forma di godimento dei diritti garantiti dall’articolo 16 della Costituzione, che afferma la libertà del cittadino di circolare e soggiornare in qualsiasi parte del territorio nazionale.

·        La Costituzione demanda alla legge di stabilire i limiti generali per motivi di sanità e sicurezza ed è il Codice della Strada che organizza la circolazione della strada.

·        Il Codice della Strada è una fonte di rango primario, come tale, vincolato, oltre che alla Costituzione, alle fonti di diritto internazionale e del diritto comunitario;

·        Con gli articoli 6 e 7 il Codice della Strada concedere il potere d'ordinanza per regolare situazioni particolari e concrete, ponendo a carico dei gestori della strada dei precisi vincoli perchè si tratta di limiti-eccezione, posti dalla legge per ragioni di sanità e sicurezza, o di limiti-condizione che regolano le modalità di godimento e fruizione della circolazione stradale e che, pur potendo essere previsti dalla legge ordinaria, sono attribuibili alla competenza di altre autorità, non essendovi riserva di legge.

·        Il gestore che utilizza il potere di poter introdurre nuovi limiti, che indubbiamente ledono i diritti e gli interessi del cittadino, NON violare sia il Codice della Strada che le prescrizioni operative del relativo Regolamento di Esecuzione altrimenti emerge l’ABUSO DI POTERE.

 

 

Inoltre le ricordo che:

·         la nota lettera del 2 aprile 2007-  prot. 0031543 - del Ministero dei Trasporti - Dipartimento per i Trasporti Terrestri - Direzione Generale per la Motorizzazione - Divisione VIII, evidenzia come l’ordinanza che stabilisce il divieto alla circolazione stradale e sosta delle autocaravan è palesemente illegittima, in particolare allorquando, come nel vostro caso, si autorizza il transito alle autovetture mentre lo si vieta alle autocaravan;

·         la circolare prot. n. 277 datata 14 gennaio 2008 del Ministero dell’Interno conferma la libera circolazione stradale e sosta delle autocaravan in recepimento della Direttiva del Ministero dei Trasporti e, come sopra detto, ribadisce che l’atto è palesemente illegittimo, in particolare allorquando, come nel caso di specie si autorizza il transito alle autovetture mentre lo si vieta alle autocaravan.

 

Per quanto sopra, atteso che il Ministero dei Trasporti con direttiva 2 aprile 2007, suffragata dalla circolare 14 gennaio 2008 del Ministero dell’Interno, ha impartito ai Prefetti e agli enti proprietari delle strade le direttive per l’applicazione delle norme concernenti la regolamentazione della circolazione delle autocaravan si CHIEDE ALLA S.V. la revoca di detta ordinanza al fine di evitare onerosi e inutili contenziosi a carico delle Prefetture, dei Giudici di Pace e dei cittadini.

 

Per quanto sopra, riteniamo per certo che gli agenti della Polizia di Stato ed i Carabinieri non interverranno per l’applicazione di tale ordinanza perché palesemente ILLEGITTIMA e perché rispettano le direttive Ministeriali.

 

 

Teniamo a informarla che, nel caso detta ordinanza rimanga in vigore, i camperisti eventualmente sanzionati, con il supporto dell’Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti, presenteranno ricorso al Prefetto che l’accoglierà archiviando la contravvenzione nonché si attiveranno presso il Giudice di Pace, stante l’ultima sentenza della Cassazione, per chiederle il risarcimento del danno.

 

Come Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti vorremmo evitare il lavoro di raccogliere le documentazioni utili ad inviare precisa istanza alla Procura della Corte dei Conti (richiesta di verifica sulla corretta gestione del pubblico denaro) ed istanza alla Procura della Repubblica (richiesta di verifica sulla sussistenza del reato di omissione di atti d’ufficio).

 

Confidiamo di leggerla.

 

Pier Luigi Ciolli

Firenze, 29 febbraio 2008

 

Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti

www.coordinamentocamperisti.it  -  info@coordinamentocamperisti.it

via San Niccolò, 21 - 50125 FIRENZE

telefono 055 2340597 - fax  055 2346925

 

 

Comunicato stampa n° 10/2008

DAL 1 MARZO MARINA DI ALBERESE OFF LIMITS PER I CAMPER

 

ALBERESE. Il presidente dell’Ente Parco regionale della Maremma Giampiero Sammuri ha disposto, attraverso ordinanza, il divieto di circolazione per camper, caravans e roulottes lungo la strada di Marina di Alberese. In pratica è stato deciso di applicare per tutto l’anno le disposizioni in vigore da sempre nei mesi estivi e durante i fine settimana di Pasqua, 25 aprile e 1 maggio.  “Il  processo di erosione costiera in atto sul litorale - si legge nell’ordinanza - ha causato un forte arretramento e restringimento dell’area riservata al parcheggio retrostante la spiaggia, limitando il numero di posti per gli automezzi”. Ma l’Ente Parco ha tenuto conto anche dell’oggettiva difficoltà riscontrata dai mezzi di grande ingombro (quali appunto camper e  caravan) a posteggiare ed effettuare manovre presso l’area prospiciente il mare, essendo questa l’unica porzione del parcheggio che, fino ad oggi, risultava idonea per la sosta di questi veicoli, in quanto priva di pini.

In pratica il notevole peso dei camper parcheggiati frontalmente al mare facilitava la disgregazione del terreno sabbioso sottostante, già sollecitato dal moto ondoso, creando un reale pericolo ai fruitori del parcheggio e della spiaggia antistante. “Così, precludendo a camper, caravans e roulottes la circolazione lungo la strada di accesso a Marina di Alberese, come già disposto anche nel nuovo Piano del Parco in itinere di approvazione – conclude l’ordinanza - possiamo tornare a garantire l’incolumità dei fruitori dell’area”. L’ordinanza entrerà in vigore domani, 1 marzo. Già fissate anche le sanzioni amministrative pecuniarie: da 50 a 300 euro per i trasgressori del provvedimento. Nei giorni scorsi l’atto è stato inoltrato per conoscenza a Prefetto di Grosseto, sindaci dei Comuni di Grosseto, Magliano in Toscana e Orbetello, stazioni locali dei carabinieri, comando della municipale del capoluogo, Polizia stradale di Grosseto, Cfs, guardie provinciali, Capitaneria di Porto Santo Stefano e, ovviamente, al servizio di vigilanza dell’Ente Parco

 

ORDINANZA N. 1

DI DIVIETO DI CIRCOLAZIONE PER CAMPER, CARAVANS E ROULOTTES LUNGO LA STRADA DI MARINA DI ALBERESE

 

Prot. n° ________                                                                                                    Alberese Gr 29/02/08.

 

IL   PRESIDENTE

Ø        VISTO che il processo di erosione costiera in atto presso il litorale di Marina di Alberese ha causato un forte arretramento e restringimento dell’area riservata al parcheggio retrostante la spiaggia, limitandone il numero di posti per gli automezzi;

Ø        CONSIDERATA l’oggettiva difficoltà riscontrata per i mezzi di grande ingombro quali camper e  caravan a parcheggiare ed effettuare manovre presso l’area prospiciente il mare essendo l’unica porzione del parcheggio che, fino ad oggi, risultava idonea per la sosta di tali automezzi in quanto priva di pini;

Ø        VISTO inoltre che il notevole peso di tali automezzi parcheggiati frontalmente al mare, facilita la disgregazione del terreno sabbioso sottostante, già sollecitato dal moto ondoso, creando un reale pericolo ai fruitori del parcheggio e della spiaggia antistante;

Ø        CONSIDERATO opportuno, al fine di garantire l’incolumità dei fruitori del Parco, precludere ai camper, caravans e roulot la circolazione lungo la strada di accesso a Marina di Alberese, così anche come già disposto nel nuovo Piano del Parco in itinere di approvazione che prevede all’art.23 comma 6 delle N.T.A.: “non è ammesso l’accesso e la sosta dei camper, caravans  e roulot  all’interno del parcheggio di Marina di Alberese”;

Ø        VISTA la Legge 394/91 e successive modifiche;

Ø        VISTA la L.R. 24/94 e successive modifiche;

O R D I N A

Per i motivi espressi in premessa, di sicurezza e incolumità dei fruitori del parcheggio e della spiaggia di Marina di Alberese, il divieto di circolazione lungo la strada di accesso a Marina di Alberese, ai camper, caravans e roulotte.

La presente ordinanza entra in vigore dalle ore 8.00 del giorno 01 marzo 2008. 

Di fissare la sanzione amministrativa pecuniaria da € 50,00 (cinquanta/00) ad € 300,00 (trecento/00) per i trasgressori delle disposizioni di cui al presente provvedimento, ai sensi della Legge 394/91 e successive modifiche.

D I S P O N E

-           La trasmissione del presente atto ai seguenti soggetti per le determinazioni di competenza:

·       Prefetto di Grosseto

·       Sindaco del Comune di Grosseto

·       Sindaco del Comune di Magliano in Toscana

·       Sindaco del Comune di Orbetello

·       Presidente della Provincia di Grosseto

·       Comando Stazione Carabinieri di Alberese

·       Comando Stazione Carabinieri di Montiano

·       Comando Stazione Carabinieri di Magliano in Toscana

·       Comando Stazione Carabinieri di Orbetello

·       Comando P.M. del Comune di Grosseto

·       Comando Polizia Stradale di Grosseto

·       Corpo Forestale dello Stato di Grosseto

·       Comando Provinciale dei VV.F. di Grosseto

·       Capitaneria di Porto Santo Stefano (Gr)

·       Servizio di Vigilanza dell’Ente Parco

                                                                                     il presidente

                                                                                  giampiero sammuri