Firenze, 12 giugno 2007
Al Direttore della Divisione VIII
Direzione Generale per la Motorizzazione
Dipartimento per i trasporti terrestri
Ministero dei Trasporti
via Caraci Giuseppe, 36
00157 ROMA
E per conoscenza:
Al Sindaco del Comune di Castiglione della Pescaia
Via Vittorio Veneto 8
58043 CASTIGLIONE DELLA PESCAIA (GR)
Oggetto: Istanza ai sensi dell’articolo 5 del Codice della Strada e dell’articolo 6 del relativo Regolamento di esecuzione per la revoca delle Ordinanze n. 167/1995, n. 3 e 220/1996, n. 43, 113, 340/1998, n. 142/1999 e n. 114/2001 emanate dal Comune di Castiglione della Pescaia per impedire con sbarre ad altezza ridotta dal suolo e stalli di sosta riservati alle autovetture.
Riferimenti:
Nostra lettera datata 27 maggio 2007 (copia in allegato);
Lettera prot. 18050 datata 1 giugno 2007 del Comando Polizia Municipale del Comune di Castiglione della Pescaia (copia in allegato).
Il sottoscritto Vincenzo Niciarelli, in qualità di Presidente e legale rappresentante dell’Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti, associazione portatrice di interessi diffusi degli utenti della strada,
PRESO ATTO della lettera prot. 18050 datata 1 giugno 2007 inviataci dal Comando Polizia Municipale del Comune di Castiglione della Pescaia che evidenzia di NON voler prende atto delle prescrizioni contenute nella lettera prot. 0031543 datata 2 aprile 2007 del Ministero dei Trasporti - Dipartimento per i Trasporti Terrestri - Direzione Generale per la Motorizzazione - Divisione VIII;
CONSIDERATA l’inconsistenza e l’irragionevolezza delle motivazioni esposte nella lettera prot. 18050 datata 1 giugno 2007 dal Comune di Castiglione della Pescaia per negare la revoca delle Ordinanze in oggetto. In particolare colpisce l’errata terminologia adottata (camper) dismessa da ben 16 anni. Infatti, il legislatore ha cancellato tale termine dal 1991 con la Legge n. 336 e poi lo ha ribadito nel 1992 con il Nuovo Codice della Strada. Inoltre, al primo rigo della seconda pagina si indica il termine “caravan” che è un rimorchio e come tale non può essere abbinato alla autocaravan che è un autoveicolo.
VISTO CHE l’installazione delle sbarre ad altezza ridotta dal suolo è illegittima non sussistendo nei parcheggi altezze inferiori che ne giustifichino tecnicamente l’installazione. Indicazione contenuta nella lettera prot. 0031543 datata 2 aprile 2007 del Ministero dei Trasporti - Dipartimento per i Trasporti Terrestri - Direzione Generale per la Motorizzazione - Divisione VIII. Sbarre che creano un indubbio danno erariale sia per la loro costruzione e installazione nonchè un danno per la collettività perché, lasciando liberi centinaia di stalli di sosta, inibiscono la fruizione del parcheggio ai turisti che apportano alla comunità indubbie risorse economiche e culturali.
ASSUNTO CHE, contrariamente a quanto paventato nella lettera prot. 18050 datata 1 giugno 2007 dal Comune di Castiglione della Pescaia, non esiste un problema rifiuti solidi attribuibile in particolare a chi utilizza una autocaravan perché all’interno delle stesse si produce meno quantità rispetto alle famiglie che giungono in autovettura per un giorno in una località. Infatti, la media di presenze in una autocaravan è di tre persone mentre la media si alza per gli occupanti di una autovettura. Inoltre, contrariamente a una autovettura, nella autocaravan esiste l’apposito contenitore per i rifiuti solidi che sono tranquillamente trasportati e depositati civilmente nel primo cassonetto che si incontra durante la circolazione stradale. Nel caso dell’autovettura assistiamo all’abbandono dei rifiuti solidi nel parcheggio perché nella maggior parte dei cestini sono piccoli e durante i fine settimana non sono svuotati. Analisi compresa nella lettera prot. 0031543 datata 2 aprile 2007 del Ministero dei Trasporti - Dipartimento per i Trasporti Terrestri - Direzione Generale per la Motorizzazione - Divisione VIII;
TENUTO PRESENTE CHE non esiste il problema rifiuti liquidi attribuibile in particolare a chi utilizza una autocaravan perché l’autocaravan è dotata di serbatoi di raccolta delle acque reflue chiare e scure. Infatti, l’autocaravan è autonoma e nessun problema di igiene pubblica può essere attribuito alla famiglia che la utilizza anche al di fuori di un campeggio. Come in tutti i settori del turismo può esistere un comportamento in violazione di legge ma, giammai, può essere generalizzato a una categoria. Al contrario, per assenza di servizi igienici nei parcheggi, non è raro vedere gli occupanti di una autovettura espletare le necessità fisiologiche nel parcheggio o nei giardini. Non solo, è frequente rinvenire nei parcheggi e nelle zone limitrofe i resti di attività fisiologiche umane non certo imputabili alle famiglie che utilizzano una autocaravan dotata di servizi igienici a bordo. Inoltre vale ricordare che il Codice della Strada prescrive che le acque reflue delle autocaravan siano scaricate ecologicamente negli impianti igienico-sanitari e lo stesso Codice prescrive che tali infrastrutture siano presenti nei campeggi e/o aree di servizio e/o attrezzate, utilizzabili a pagamento anche a chi non fruisce della accoglienza per la notte e/o per il parcheggio. Osservazioni comprese nella lettera prot. 0031543 datata 2 aprile 2007 del Ministero dei Trasporti - Dipartimento per i Trasporti Terrestri - Direzione Generale per la Motorizzazione - Divisione VIII;
CONSOLIDATO CHE la circolazione stradale (movimento e sosta) della autocaravan è regolamentata dal Codice della Strada, quindi, un diritto oggettivo e soggettivo irrinunciabile. Ai sensi dell’articolo 185 del Codice della Strada e dei reiterati interventi a cura del Ministero dei Trasporti, non si può escludere la circolazione la “autocaravan” (autoveicolo ai sensi dell’articolo 54 del Codice della Strada) da una strada e/o da un parcheggio ed allo stesso tempo consentirlo ad altre categorie di autoveicoli. Se la zona è sottoposta ad un traffico sostenuto e vi sono a disposizione pochi stalli di sosta, a prescindere dalla categoria del veicolo, si deve attivare la sosta rapida autorizzando un’ora o due di parcheggio con disco orario in modo che tutti possano fruire del territorio. Vale l’occasione per ricordare che la maggiore fruizione degli stalli di sosta dipende dal tempo di sosta ammessa all’interno degli stessi tre aspetti essenziali inerenti i parcheggi e non dalla tipologia dei veicoli che lo possono fruire. Per quanto detto, è illegittimo il riservare un parcheggio alle sole autovetture. Particolarmente illegittimo è il riservare alle sole autovetture degli stalli di sosta lungo la strada perché attiva una violazione di legge: la disparità di trattamento tra utenti della strada in una situazione di circolazione stradale dedicata a una sosta breve per acquisti e/o altro.
ACCERTATO CHE la norma locale per l’allestimento di aree attrezzate per la sosta di autocaravan, ai sensi del punto h) dell’articolo 7 del Codice della Strada (istituire le aree attrezzate riservate alla sosta e al parcheggio delle autocaravan di cui all'art. 185) NON riguarda la circolazione stradale ma concerne una infrastruttura utile all’accoglienza ai turisti e al relativo sviluppo turistico del territorio dedicato alle famiglie con autocaravan. Un segmento di turismo di pregio sia sociale che economico perché vede nella quasi totalità dei casi una famiglia che utilizza un veicolo di pregio (da 30.000 a 130.000 euro). L’allestimento di tali aree, come ripetutamente indicato dal Ministero dei Trasporti, non autorizza a limitare la circolazione stradale alle autocaravan. Con l’occasione vale evidenziare che l’unica area attrezzata esistente nel Comune di Castiglione della Pescaia, contrariamente alla normativa vigente, è dotata di un unico impianto igienico-sanitario per lo scarico delle acque reflue dalle autocaravan.
CHIEDE alla S.V.,
ai sensi dell’articolo 5 del Codice della Strada e dell’articolo 6 del relativo Regolamento di esecuzione per la revoca delle Ordinanze n. 167/1995, n. 3 e 220/1996, n. 43, 113, 340/1998, n. 142/1999 e n. 114/2001 emanate dal Comune di Castiglione della Pescaia per impedire con sbarre ad altezza ridotta dal suolo e stalli di sosta riservati alle autovetture.
CHIEDE alla S.V.,
di inviare la documentazione alla Procura della Repubblica per svolgere le indagini necessarie ai sensi dell’art. 326 e seguenti del Codice di procedura Penale, al fine di valutare l’esistenza delle condizioni e dei criteri che possano dare luogo alla fattispecie di reato di omissione di atti d’ufficio contemplata dall’articolo 328 del Codice Penale premesso che l’azione omissiva nei riguardi della lettera prot. 0031543 datata 2 aprile 2007 del Ministero dei Trasporti - Dipartimento per i Trasporti Terrestri - Direzione Generale per la Motorizzazione - Divisione VIII, non solo lede inevitabilmente l’interesse legittimo delle famiglie in autocaravan ma lede anche il diritto soggettivo di poter utilizzare un bene di proprietà; inoltre viola i principi costituzionali di tutela della libera circolazione nonché di quelli a tutela della proprietà privata;
di inviare la documentazione alla Procura della Corte dei Conti al fine di valutare l’esistenza delle condizioni e dei criteri che possano dare luogo alla fattispecie di danno erariale per l’allestimento delle sbarre ad altezza ridotta dal suolo e per l’installazione della segnaletica stradale per riservare gli stalli di sosta alle sole autovetture.
Confidando di leggerla, invio cordiali saluti da Vincenzo Niciarelli
Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti
50125 Firenze via San Niccolò, 21
telefoni 055 2340597 - 328 8169174
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telefax 055 2346925