Firenze, 8 aprile 2007


Al Sindaco del Comune di Numana

Al Consigliere Comunale di Numana Sig. Francesco Marcelli

MUNICIPIO

Piazza Santuario 24

60026 NUMUNA (AN)


All’Avv. Rossana Ippoliti

Via Quattro Novembre 60

60026 NUMANA (AN)




Oggetto: Corretta applicazione della direttiva del Ministero dei Trasporti concernente l’applicazione del Codice della strada concernente la circolazione e sosta delle autocaravan. (lettera prot. 0031543 datata 2 aprile 2007 del Ministero dei Trasporti - Dipartimento per i Trasporti Terrestri - Direzione Generale per la Motorizzazione - Divisione VIII, in allegato alla presente)


Riferimento: Cassazione Sentenza 21173 datata 9 maggio 2006 e Sentenza 23503 datata 28 settembre 2006.



Con riferimento alla lettera in oggetto e alle sentenze in riferimento, si precisa quanto segue.


In Diritto

In riferimento alla possibilità di poter disciplinare ai sensi dell’art. 50 del D.Lgs. 267/2000 la sosta delle autocaravan, si ritiene di contestare quanto da sostenuto dal vostro Benigni Roberto con il seguente messaggio e-mail:

----- Original Message -----

From: poliziamunicipale.numana

To: pierluigiciolli@coordinamentocamperisti.it

Sent: Thursday, April 05, 2007 8:47 AM

Subject: Re: CIRCOLAZIONE STRADALE: AUTOCARAVAN, il Ministero dei Trasporti chiarisce molti aspetti.

Ringraziamo per la sollecita comunicazione. Ad ogni modo, si ribadisce che questo Comune non ha emesso l'Ordinanza ai sensi del D.Lgs. 285/92 (Codice Strada) ma ai sensi del T.U.E.L. 267/2000, come riconosciuto dalla Suprema Corte di Cassazione con le Sentenze che si allegano, a Voi note. Pertanto il D.T.T. non ha alcuna competenza in tale materia, non trattandosi di Codice della Strada.

Magg. dott. Roberto Benigni Comandante Corpo PM Numana (AN) Responsabile Servizio Contenzioso


Infatti, la presente contestazione trova i suoi presupposti logico – giuridici proprio dalla lettura e dalla conseguente interpretazione letterale della normativa in esame.


L’articolo 50 del D.Lgs. 267/2000 riporta:

Art. 50. Competenze del sindaco e del presidente della provincia

1. Il sindaco e il presidente della provincia sono gli organi responsabili dell'amministrazione del comune e della provincia.

2. Il sindaco e il presidente della provincia rappresentano l'ente, convocano e presiedono la giunta, nonché il consiglio quando non è previsto il presidente del consiglio, e sovrintendono al funzionamento dei servizi e degli uffici e all'esecuzione degli atti.

3. Salvo quanto previsto dall'articolo 107 essi esercitano le funzioni loro attribuite dalle leggi, dallo statuto e dai regolamenti e sovrintendono altresì all'espletamento delle funzioni statali e regionali attribuite o delegate al comune e alla provincia.

4. Il sindaco esercita altresì le altre funzioni attribuitegli quale autorità locale nelle materie previste da specifiche disposizioni di legge.

5. In particolare, in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica carattere esclusivamente locale, le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale. Negli altri casi l'adozione dei provvedimenti d'urgenza, ivi compresa la costituzione di centri e organismi di referenza o assistenza, spetta allo Stato o alle regioni in ragione della dimensione dell'emergenza e dell'eventuale interessamento di più ambiti territoriali regionali.

Omissis


In merito a quanto sopra riportato, quindi, appare incontestabile che il comma 5 attribuisca al Sindaco la facoltà di emanare “ordinanze contingibili e urgenti in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica ”. Viceversa quello che si vuole contestare è proprio l’ambito applicativo del comma 5, in quanto è espressamente collegato al precedente comma 4 che cita “Il sindaco esercita altresì le altre funzioni attribuitegli quale autorità locale nelle materie previste da specifiche disposizioni di legge”.


Quindi, appare chiaro come il Legislatore abbia riservato in tali casi il potere di ordinanza alla sola competenza del sindaco – si veda anche l’articolo 107 del D.Lgs. sopra citato – a condizione che tale potere sia esercitato in materie che siano disciplinate da “specifiche disposizioni di legge, limitando in tal modo tale facoltà all’utilizzo di strumenti gia disciplinati in modo specifico dalla legge.


Come lei ben saprà, la materia inerente la circolazione e la sosta degli autoveicoli è direttamente disciplinata dal Codice della strada. Il suo ambito di applicazione è esplicitamente individuato dall’articolo 1, comma 2, del medesimo Codice, che cita La circolazione dei pedoni, dei veicoli e degli animali sulla strada è regolamentata dalle norme del presente codice………omissis “, ed ancora l’articolo 2, comma 1, stabilisce: “Ai fini dell’applicazione delle norme del presente Codice si definisce strada l’uso pubblico destinata alla circolazione dei pedoni, dei veicoli e degli animali.”


Tenuto conto che l’articolo 3 al punto 9) definisce “la circolazione” come il movimento, la fermata e la sosta dei pedoni, dei veicoli e degli animali sulla strada, non esiste alcun dubbio che la sosta e la circolazione degli autoveicoli in generale – e, quindi, anche delle autocaravan – non possa che essere disciplinata unicamente dalle disposizioni del Codice della strada.


Tenuto conto che il Ministero dei Trasporti:

ai sensi dell’articolo 5 del D.Lgs. 285/1992 (Nuovo Codice della strada) può impartire agli enti proprietari delle strade le direttive per l’applicazione delle norme della circolazione;

ai sensi dell’articolo 35 del D.Lgs. 285/1992 (Nuovo Codice della strada) attribuisce altresì la competenza a impartire direttive per l’organizzazione della circolazione e della segnaletica stradale, e che tali direttive devono essere applicate dagli Enti proprietari, al fine che gli stessi non incorrano in responsabilità civili e penali

ha i poteri di interpretazione e di corretta applicazione delle norme del Codice della Strada, sia nella fase preventiva che nella fase applicativa della normativa in questione;

nell’esercizio di tali prerogative, fornisce interpretazioni finalizzate a indicare la corretta applicazione della normativa di settore, al fine di garantire un uniforme indirizzo nei confronti degli Enti proprietari e/o gestori delle strade e degli utenti della strada, senza alcuna intenzione di sollevare contenziosi tra soggetti con opposti interessi;

assume delle posizioni che non toccano l’eventuale illegittimità della norma ovvero un’interpretazione restrittiva della stessa perchè sono finalizzate a indicare la corretta applicazione della procedura amministrativa che si conclude con l’emanazione del provvedimento di limitazione avente per oggetto la limitazione del traffico;


la S.V. ha l’obbligo di Legge e il dovere di applicare le disposizioni in materia impartite dal Ministero dei Trasporti in materia e, quindi, anche le disposizioni dettata con la lettera prot. 0031543 datata 2 aprile 2007 del Ministero dei Trasporti - Dipartimento per i Trasporti Terrestri - Direzione Generale per la Motorizzazione - Divisione VIII, in oggetto, salvo che il Comune di Numana non voglia incorrere nella procedura prevista dall’articolo 45, commi 2, 3 e 4 del Codice della strada.


Tra l’altro, la possibilità di regolamentare la sosta delle autocaravan con l’articolo 50 del D.Lgs. 267/200 “in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblicanon è stato in alcun modo confermato dalla suprema Corte di Cassazione che si è espressa unicamente sulla questione di competenza del Giudice di pace sollevata, così come si evince dalla lettura delle sentenze 21173/06 e 23503/06 in riferimento e citate da Benigni Roberto. Difatti, una volta riconosciuta dalla stessa Corte l’incompetenza in questione, non ha ritenuto necessario affrontare gli ulteriori motivi di gravame sollevati nel “petitum”, né valutare come “causa paetendi”, l’eventuale illegittimità da parte del Comune di Numana nella procedura adottata per regolamentare e sanzionare la sosta della autocaravan.


Inoltre, non ci risulta che tale procedura è mai stata riconosciuta come possibile né dal Ministero dei Trasporti e tantomeno dall’ANCI.


In conclusione, in merito ai presupposti di fatto e le ragioni di diritto suesposte, si invita codesto Comune ad applicare quanto disposto dal Ministero dei Trasporti con lettera prot. 0031543 datata 2 aprile 2007 del Ministero dei Trasporti - Dipartimento per i Trasporti Terrestri - Direzione Generale per la Motorizzazione - Divisione VIII, facendo presente che nella denegata ipotesi non fosse ottemperato quanto richiesto, l’Associazione scrivente si riserva di adire i competenti Organismi civili e penali al fine di vedere tutelati i diritti soggettivi e gli interessi legittimi dei propri associati.


A presto leggervi.

Pier Luigi Ciolli

Addetto al Settore Tecnico-Giuridico della

Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti

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